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POLIZZA 365 N. 6002002408/M POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA Tutti i viaggiatori usufruiscono delle coperture assicurative da noi sottoscritta con Ami Assistance SPA agenzia generale della Filo Diretto assicurazioni spa, per le seguenti garanzie:
Ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Denominazione sociale, forma giuridica della Impresa e Sede LegaleIl contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) – cap. 20041 – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte dell’Impresa. Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioniFilo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione applicabile al contrattoLa legislazione applicabile al contratto
è quella italiana; le Parti
hanno comunque facoltà, prima
della conclusione del contratto stesso,
di scegliere una legislazione diversa,
salvi i limiti derivanti dall’applicazione
di norme imperative nazionali e salva
la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano. Prescrizione dei diritti derivanti dal contrattoAi sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’Assicurato
(soggetto nel cui interesse è
stipulato il contratto) derivanti
dal contratto si prescrivono in un
anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda
il diritto e/o dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso
contro di questi azione. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il
rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati
dal Cliente all’Ufficio Reclami
di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
- Centro Direzionale Colleoni –
Via Paracelso, 14 – 20041
- Agrate Brianza – Mi –
fax 039/6892199 – reclami@filodiretto.it . Informazioni in corso di contrattoQualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, Filo diretto Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione. AvvertenzaLa presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo. INFORMATIVAAI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 ed eventuali modifiche o
integrazioni (di seguito denominato
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fornire la seguente informativa. 1) Finalità’ del trattamento I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
2) Modalità del trattamento 3) Conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicatiI dati di provenienza dal Contraente non verranno in nessun modo divulgati
a terzi e saranno conservati dall’Impresa
per utilizzo esclusivamente ai fini
assicurativi. 5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. 6) Titolare del trattamento Titolari del trattamento sono Filo
diretto Assicurazioni S.p.A. con sede
in Via Paracelso 14 – 20041
Agrate Brianza (MI) nella persona
del legale rappresentante, e ciascuna
delle Imprese del Gruppo Filo diretto
che effettuano il trattamento in via
automatica con diretta responsabilità.
DEFINIZIONIAlle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati: AMI ASSISTANCE: L'Agenzia dell’Impresa NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile. 2 - Segreto professionale Al momento della denuncia del sinistro, con particolare riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale". 3 - Rinvio alle norme di legge L'assicurazione è regolata
dalla legge italiana.
1 -Validità' Decorrenza
e durata delle garanzie 2 - Estensione Territoriale Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio. 3 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da: valide per tutte le garanzie: 1) scioperi, sommosse, tumulti popolari; valide per tutte le garanzie salvo la garanzia Annullamento viaggio 9) movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali; valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche 11) stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza;
1 - Rimborso spese mediche Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 2.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. Nei massimali indicati sono comprese: -le rette di degenza in istituto di cura prescritto dal medico fino ad € 200,00 al giorno per assicurato -le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio fino ad € 100,00 per assicurato -le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio fino ad € 100,00 per assicurato -le spese per cure ricevute successivamente al rientro del viaggio, solo a seguito di infortunio avvenuto in corso di viaggio, fino ad € 250,00 per assicurato 2 - Franchigia e scoperto Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 75,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00. Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito. 3 - Esclusioni Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
1 - Oggetto dell'assicurazione L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, (con esclusione della tassa di iscrizione) determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio comportanti ricovero ospedaliero dell'Assicurato, del coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, purchè iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”. 2 – Massimale, Scoperto, Franchigie L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 500,00. 3 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro numero verde 800335747 oppure al numero
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. 4 - Impegno di filo diretto assicurazioni Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
1 - Oggetto dell'assicurazione L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 2 - Consulenza medica telefonica Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria. 3 - Invio di un medico in Italia in casi di urgenza Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
4 - Segnalazione di un medico all'estero Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
5 - Trasporto sanitario organizzato Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. 6 - Rientro dei familiari o del compagno di viaggio In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 7 - Trasporto della salma In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma. 8 - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. 9 - Assistenza ai minori Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. 10 - Rientro del viaggiatore convalescente Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe). La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso. 11 - Prolungamento del soggiorno La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico l’Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno. 12 - Invio urgente di medicinali all'estero La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato. 13 - Interprete a disposizione all'estero La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00. 14 - Anticipo spese di prima necessita' Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, all’Impresa dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario. 15 - Rientro anticipato La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 16 - Spese telefoniche/telegrafiche L’impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00. 17 - Trasmissione messaggi urgenti Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi. 18 - Spese di soccorso ricerca e di recupero In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. 19 - Anticipo cauzione penale all'estero L’Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non e' valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche. 20 – assicurati residenti all’estero Gli Assicurati residenti all’estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli Art. 5, 6, 7, 10, 15 entro la spesa massima prevista per effettuare le prestazioni considerando come residenza dell’Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio. I residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani. 21 - Esclusioni Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. 22 - Responsabilità L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore. 23 - Restituzione di titoli di viaggio L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
1 - Descrizione del servizio L’Assicurato in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi presso una delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina Net for Care (*), ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico specialistico “online” direttamente da primarie strutture sanitarie italiane e internazionali. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa dell’Impresa permettendo all’assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 2 - La rete di strutture specialistiche Fanno parte della rete (*) di istituti altamente qualificati per l’erogazione della teleconsulenza di assistenza: Duke University Health System (Durham, USA) Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA) Massachusetts General Hospital (Boston, USA) Brigham and Women’s Hospital (Boston, USA) Istituto Tumori Milano ( Milano, ITALIA) L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna L’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano Primari medici specialisti convenzionati con la Centrale Operativa di telemedicina. 3 - Come accedere al servizio Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la consulenza medica di secondo livello con una delle strutture specialistiche della rete, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare. 4 - Costo della prestazione L’Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. (*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati nelle principali località turistiche e di affari dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto (www.netforcare.it) oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa dell’Impresa.
1 - Oggetto dell'assicurazione L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 250,00: - il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore. - entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 100,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; - entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 100,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso. 2 - Limitazioni Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 50,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso: apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto. 3 - Esclusioni Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza; b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici; c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.; d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito; e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio; f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi. g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.). h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; 4 - Criteri di risarcimento Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa. 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
A pagamento per i viaggiatori che ne faranno richiesta all’ atto della prenotazione versando i seguenti premi:
La polizza assicurativa ad integrazione può essere richiesta esclusivamente e solo contestualmente alla iscrizione al viaggio o alla prenotazione
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA O INFORTUNIO Ferme restando le garanzie e le condizioni di assicurazione peviste dalla polizza assicurativa inclusa nella quota di iscrizione, il massimale indicato viene elevato a € 4.000,00 per i viaggi in Europa ed i paesi del Bacino del Mediterraneo. La franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per assicurato pari ad € 75,00 si intende abolita.
ANNULLAMENTO VIAGGIO 1 - Oggetto dell'assicurazione L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, (con esclusione della tassa di iscrizione) determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia; - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità. - guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - convocazione della Pubblica Autorità dell’Assicurato; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento. - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea. - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cani e gatti) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale regolarmente registrato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”. 2 – Massimale, Scoperto, Franchigie L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 2.500,00. Per tutti gli eventi scoperto è pari al 10% 3 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. 4 - Impegno di filo diretto assicurazioni Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
BAGAGLIO Il limite di indennizzo per singolo oggetto previsto dalla polizza assicurativa inclusa nella quota di iscrizione viene elevato ad € 100,00.
RIPETIZIONE VIAGGIO La Società' mette a disposizione dell'Assicurato, dei familiari e del Compagno di viaggio che viaggiano con lui un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 1) - Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato; 2) - Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio; L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato da I VIAGGI DEL TURCHESE. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O RITORNO DEL VIAGGIO 1 - Oggetto dell'assicurazione Nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 12 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, prima della data di partenza del volo. - € 50,00 a titolo di copertura per spese di albergo e/o ristorante per le prime 12 ore - € 25,00 a titolo di copertura per spese di albergo e/o ristorante per ciascun periodo di ulteriori 12 ore e con un massimo di € 130,00 per persona assicurata e per evento oppure ed in alternativa: il pro-rata del soggiorno pagato e non goduto a seguito della ritardata partenza per i motivi sopracitati, prima di iniziare il viaggio nel territorio della Repubblica Italiana. L’importo massimo risarcibile in questo caso sarà pari ad € 250,00 per assicurato e con un limite per evento indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti pari ad € 5.200,00 La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo. Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del volo, il viaggiatore dovrà informare l’Impresa allegando i documenti comprovanti il ritardo e precisamente:
N.B. Tutti gli orari dei voli sono espressi dall’organizzatore e devono essere espressi dall’Assicurato unicamente in ore locali. 2 – Esclusioni La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia rimborso del viaggio a seguito di ritardata partenza.
RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA 1 - Oggetto dell'assicurazione L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 80% del costo totale del viaggio, e con un limite indipendentemente dal numero delle persone pari ad € 5.200,00 per aereomobile qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di andata di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il telex di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente. ll rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa. 2 - esclusioni La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
ASSISTENZA PERSONAIn caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri: Telefono: --39/039 6899965 Indicando: -Il motivo della chiamata RIMBORSI:ANNULLAMENTO VIAGGIO Per richiedere il rimborso l’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a: AMI ASSISTANCE SPA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIMBORSO:
SPESE MEDICHE certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito; in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
BAGAGLIO
RIPETIZIONE VIAGGIO
RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O RITORNO DEL VIAGGIO
RIIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso L’Impresa, si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso IMPORTANTE Ai fini della validità delle coperture assicurative integrative è necessario che i viaggiatori richiedano la POLIZZA INTEGRATIVA al momento della prenotazione, versando i seguenti premi Tabella premi
Per i viaggiatori in formula “BEST PRICE” la POLIZZA INTEGRATIVA
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